ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
“LIBERTA’ ERA RESTARE – APS”
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Scarica lo STATUTO AGGIORNATO IN BASE ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E PER L’ISCRIZIONE AL RUNTS Settembre 2022
DENOMINAZIONE – SEDE
Art. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e del D.Lgs. 3/7/2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori: sociale, culturale, ambientalistico e ricreativo che assume la denominazione: “Libertà era restare – APS”.
Art. 2
L’Associazione ha la sede legale nel Comune di Bologna.
L’eventuale variazione di sede all’interno del Comune non comporta variazione statutaria.
Vista la particolarità e gli scopi dell’Associazione si possono prevedere sedi secondarie distaccate. L’Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
PRINCIPI FONDAMENTALI E SCOPI ASSOCIATIVI
Art. 3
L’Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi di uguaglianza, di pari opportunità tra uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili della persona, sempre nell’accoglienza ed ascolto dell’altrui pensiero, sui principi di democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
L’Associazione assume, in particolare, il compito di:
a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) progettare e promuovere forme democratiche di partecipazione attiva dei cittadini, di formazione di tutti, in particolare giovani, per raggiungere equità, solidarietà, accoglienza, ascolto e giustizia sociale piene;
e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, culturale, ambientale, della protezione civile, dell’immigrazione ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione dei conflitti civili, personali, sociali ed universali, applicando come metodo le modalità della “non violenza” e della “pace”;
g) contribuire a diffondere e radicare una cultura declinata al plurale, alla tolleranza ed alla solidarietà che trova il fondamento sul “capitale delle relazioni”, al contrario di una visione individualista, miope, egoista, sola e consumistica;
h) diffondere la consapevolezza che la Terra è una, è di tutti e che tutti gli esseri viventi passati, presenti e futuri sono profondamente accomunati nella ricerca del ben-vivere.
i) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.
ATTIVITÀ’
Art. 4
Secondo questi principi l’Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale quali:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
h) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
k) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
o) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
SOCI
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti del Terzo Settore che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 6
Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
È prevista la figura del socio sostenitore: è colui che decide di versare una quota associativa pari ad almeno quattro volte la normale quota sociale. Il socio sostenitore ha gli stessi diritti dei soci ordinari. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione, il richiedente potrà indicare un suo rappresentante (mandatario) alla partecipazione della vita associativa.
La quota associativa per le persone giuridiche e gli Enti è quantificata in quattro volte la normale quota sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 7 – DIRITTI
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, i soci (persone fisiche e rappresentanti delle persone giuridiche e degli Enti) aderenti all’Associazione hanno diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I nuovi soci possono esercitare il diritto di voto solo dopo un mese dalla loro ammissione e relativa iscrizione sul libro soci. Hanno diritto a godere dell’elettorato attivo e passivo e di accedere alle cariche associative (nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari). Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione nelle modalità e tempi stabiliti dal regolamento interno dell’Associazione.
Art. 8 – DOVERI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.
I soci sono altresì tenuti al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
Art. 10 – RECESSO/ESCLUSIONE
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.
Art. 11
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE
Art. 12 – I MEZZI FINANZIARI
a) L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
b) quote e contributi degli associati;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
Essendo il patrimonio dell’Associazione (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 13
L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 15 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 16
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:a) elezione del Consiglio Direttivo;
b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
c) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
d) approvazione di eventuali regolamenti;
e) deliberazione in merito all’esclusione dei soci;
f) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art: 17
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Art.18
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante comunicazione con E-mail, pubblicazione sul sito internet dell’Associazione ed avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea, ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi degli associati. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, i Soci minorenni possono partecipare alla votazione in Assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea, se necessario, anche con modalità di videoconferenza.
Art. 19
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali, al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa è possibile prevedere anche l’elezione di altre cariche all’interno del Consiglio Direttivo, quali ad esempio il Tesoriere/Cassiere o il Segretario. I compiti possono comunque essere ugualmente suddivisi senza definire delle cariche specifiche.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il rendiconto economico – finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti Interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Art. 21
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Art. 22 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Art. 23
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti potrà farlo secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento interno dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
FORO COMPETENTE E NORME FINALI
Art.25
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.
Art. 26
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.